Ritenuto in fatto: A. Con sentenza del 23 ottobre 1995 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 27 febbraio 1997 da __________ e da __________, obbligando il marito a versare alla moglie una rendita mensile indicizzata di fr. 1'935.– sino al 30 giugno 1997, di fr. 2'440.– dal 1° luglio 1997 al 25 ottobre 2006, di seguito ridotta a fr. 1'300.– da pagarsi vita natural durante, e alla figlia __________ un contributo alimentare, pure indicizzato, di fr. 800.– al mese sino al 30 giugno 1997. La I Camera civile del Tribunale di appello ha confermato la decisione del Pretore il 6 ottobre 1997.