{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-46_2000-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58666&nX40_KEY=4933323&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "43a28303d20372b1a7a69583a0a4e5da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.11.2000 17.2000.46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.11.2000 17.2000.46"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.11.2000 17.2000.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:07", "Checksum": "98b5d16254b32959f04616cf60e58a63", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.11.2000 17.2000.46\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il Pretore ha accertato –e peraltro non era controverso– che nel periodo preso in considerazione nel decreto di accusa l'imputato aveva percepito un salario mensile di fr. 5'000.–/5'500.–, corrispondente in sostanza a quello di fr. 5'000.– determinato dal Pretore, e che l'importo dei contributi alimentari, stabiliti nella sentenza di divorzio, ammontava a fr. 2'440.– indicizzati. Determinante –a mente del primo giudice– era la circostanza che il 24 febbraio 1997 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, sulla base del verbale interno allestito il 16 dicembre 1996, aveva staggito una quota mensile di fr. 1'400.– da destinare al creditore procedente, ossia all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, subrogato nei diritti di __________. Ciò non poteva significare altro che __________ in quel momento, applicando i criteri dell'art. 93 LEF, disponeva di un'eccedenza pignorabile di soli fr. 1'400.– al mese, corrispondenti alla differenza tra il salario di fr. 5'688.– e il minimo di esistenza di fr. 4'280.–. Importo che il debitore aveva regolarmente versato all'Ufficio da febbraio 1997 a febbraio 1998. Stando agli accertamenti del Pretore, anche a partire dal mese di febbraio 1998 la situazione del debitore, il quale, decaduti gli effetti del pignoramento, aveva continuato a versare direttamente all'ex consorte l'importo mensile di fr. 1'400.–, non era cambiata. In effetti, né dagli atti né al dibattimento erano emersi elementi tali da suffragare una sua diversa e maggiore disponibilità finanziaria rispetto all'anno precedente. Ne faceva del resto stato la circostanza che, ottenuto il trasferimento del posto di lavoro da Lugano a Bellinzona con il 1° ottobre 1999, questi aveva iniziato a versare l'importo di fr. 2'440.–, grazie ad un aumento della disponibilità dovuto alla diminuzione delle spese, stabilite dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti in fr. 1'150.– al mese. Per concludere il Pretore ha rilevato che l'accusato aveva sempre cercato di far fronte ai propri obblighi contributivi, tentando ripetutamente e infruttuosamente di trovare degli accordi con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e con l'ex consorte, ma in ogni caso versando regolarmente quanto gli era possibile (cfr. per tutto sentenza consid. 5, 6, 13 e 14).\n3. Nel proprio gravame la ricorrente contesta che la controparte si sia trovata nell'oggettiva impossibilità di versare il contributo alimentare stabilito dal giudice. Essa sostiene che le difficoltà finanziarie asserite dalla controparte non riguardano il periodo oggetto del procedimento in questione, che la sentenza del Pretore, confermata integralmente dalla I Camera civile del Tribunale di appello, ha la priorità sul pignoramento effettuato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e che, lavorando a Lugano, egli avrebbe potuto e dovuto spostare il domicilio, diminuendo le spese. A suo dire, il querelato aveva ripreso a versare l'importo di fr. 2'440.– non perché aveva trasferito il posto di lavoro da Lugano a Bellinzona, ma solo a seguito di un rigoroso ed energico intervento del proprio patrocinatore. Se non che, argomentando in questo modo, la ricorrente misconosce i limiti cognitivi della Corte di cassazione e di revisione penale. In effetti, inutilmente si cerca nel ricorso una anche solo implicita censura di arbitrio. Intanto va detto che essa non dimostra né pretende in alcun modo che l'accertamento del Pretore, secondo il quale anche a partire dal mese di febbraio 1998 la disponibilità del querelato fosse differente da quella dell'anno precedente (consid. 13, pag. 9), sia arbitraria. Inoltre, a parte il fatto che secondo giurisprudenza seppure risalente a parecchi anni or sono, ma comunque richiamata di recente (ZR 1948, n. 156, menzionato in: Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 12 ad art. 217 CP) non può riconoscersi la possibilità di incidere sul minimo vitale per alimenti dovuti al coniuge divorziato, nulla le impediva di promuovere una procedura esecutiva nei confronti del debitore già da febbraio 1998 e di aggravarsi contro il verbale di pignoramento, qualora avesse ritenuto che non potessero computarsi le spese di trasferta e al querelato dovesse imporsi il trasferimento del domicilio da Biasca a Lugano. Né, infine, ella censura siccome arbitrario l'accertamento del Pretore, per il quale non vi era prova che il querelato –impiegato dello Stato– potesse incrementare in qualche modo le proprie entrate, mediante reddito del lavoro o d'altra fonte. Mera illazione di parte è poi l'asserzione che egli ha iniziato a versare fr. 2'440.– al mese da ottobre 1999 non per il trasferimento del posto di lavoro da Lugano a Bellinzona –come accertato dal Pretore– ma per un intervento incisivo del patrocinatore. Fatte queste premesse, regge alle doglianze della ricorrente la conclusione del Pretore, secondo il quale non risulta comprovato l'elemento oggettivo della disponibilità dei mezzi da parte dell'accusato. Si rende pertanto superflua la disanima della sussistenza del presupposto soggettivo dell'intenzione, anche solo nella forma del dolo eventuale.\n4. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– lic. iur. __________;\n– __________;\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Riviera, Biasca;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|"}