{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-46_2000-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58666&nX40_KEY=4933323&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "43a28303d20372b1a7a69583a0a4e5da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.11.2000 17.2000.46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.11.2000 17.2000.46"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.11.2000 17.2000.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:07", "Checksum": "98b5d16254b32959f04616cf60e58a63", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.11.2000 17.2000.46\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 novembre 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinata dal lic. iur. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emessa il 28 settembre 2000 dal Pretore del Distretto di Riviera nei confronti di\n__________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\nesaminati gli atti,\nposti a giudizio i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 23 ottobre 1995 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 27 febbraio 1997 da __________ e da __________, obbligando il marito a versare alla moglie una rendita mensile indicizzata di fr. 1'935.– sino al 30 giugno 1997, di fr. 2'440.– dal 1° luglio 1997 al 25 ottobre 2006, di seguito ridotta a fr. 1'300.– da pagarsi vita natural durante, e alla figlia __________ un contributo alimentare, pure indicizzato, di fr. 800.– al mese sino al 30 giugno 1997. La I Camera civile del Tribunale di appello ha confermato la decisione del Pretore il 6 ottobre 1997. Il 19 luglio 1999 __________ ha sporto querela contro l'ex marito poiché questi da febbraio 1998 le aveva versato unicamente fr. 1'400.– al mese invece dell'importo dovuto, indicizzato.\nB. Con decreto di accusa del 28 settembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, imputandogli di avere omesso di versare alla ex moglie __________ parte dei contributi alimentari stabiliti nella sentenza di divorzio, benché ne avesse i mezzi o potesse averli, accumulando arretrati da febbraio 1998 sino ad agosto 1999 per fr. 17'100.–. Ne ha pertanto proposto la condanna alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 28 settembre 2000 il Pretore del Distretto di Riviera ha prosciolto __________ dall'accusa, respingendo integralmente pure le pretese della parte civile.\nC. Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso per cassazione il 3 ottobre 2000. Nella successiva motivazione scritta del 2 novembre 2000 essa ha chiesto la conferma del decreto di accusa e la condanna della controparte al versamento di fr. 17'100.– oltre accessori. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi di farlo. Presupposto per l'applicazione della norma in questione è che l'autore disponesse dei mezzi per adempiere il proprio obbligo o potesse conseguirli. In difetto di questi presupposti non si può dar luogo ad una condanna. Non è comunque necessario che il debitore disponga dei mezzi per fornire integralmente la prestazione, ma è sufficiente che avrebbe potuto versare più di quanto abbia effettivamente fatto. E per stabilire se egli avrebbe potuto adempiere anche solo parzialmente l'obbligo alimentare, occorre rifarsi ai principi derivanti dall'art. 93 LEF, ovvero determinare, per il periodo in questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme delle entrate del debitore e delle spese necessarie (corrispondente al minimo di esistenza). Qualora è appurato che il debitore non disponeva dei mezzi necessari per dare seguito all'obbligo contributivo, occorre ancora chiedersi se avrebbe potuto conseguirli. Sia la determinazione della situazione finanziaria del debitore che lo stabilire se avrebbe avuto la possibilità di conseguire i mezzi necessari rientrano nell'ambito dell'apprezzamento delle prove e dell'accertamento dei fatti (cfr. per tutto Corboz, Les principales infractions, 1997, pag. 293 segg.). E a tal proposito è bene ricordare che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b)."}