d) Di fronte a premesse del genere non si può rimproverare ai primi giudici di avere irrogato una pena eccessivamente severa. Autore di un efferato crimine come l'assassinio di un anziano indifeso a scopo di rapina, il ricorrente non poteva contare su particolare clemenza della Corte. Ai fini della commisurazione della pena, questa ha infatti considerato in misura adeguata le circostanze attenuanti che potevano entrare in considerazione. Anche al riguardo il gravame è destinato pertanto all'insuccesso. 8. Gli oneri processuali del giudizio odierno sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv.