Manifestamente infondato, il ricorso va perciò respinto pure su questo punto. 7. Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità della pena irrogatagli, definendola arbitrariamente severa alla luce delle circostanze attenuanti (collaborazione prestata e scemata responsabilità) riconosciutegli. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: