Rispetto al previgente art. 112 CP, la norma entrata in vigore il 1° gennaio 1990, anche se con un'altra terminologia, si riferisce solo alla particolare perversità dell'autore, il quale agisce “con particolare mancanza di scrupoli” quando il movente, lo scopo o il modo di agire si riveli particolarmente efferato. Pur non esauriente, tale numerazione evita che il giudice debba fondarsi esclusivamente su una clausola generale (la particolare mancanza di scrupoli) di difficile interpretazione. L'enunciazione introdotta precisa, a differenza del diritto anteriore, che determinanti sono solo le circostanze dell'atto, quelle cioè direttamente connesse con la sua consumazione;