A mente del condannato non si riscontrerebbero in ogni modo, nella fattispecie, gli estremi dell'assassinio. Nell'ipotesi a lui più sfavorevole – egli spiega – entra in considerazione soltanto una condanna per omicidio intenzionale ex art. 111 CP, non potendosi sostenere che egli abbia agito con perversità e crudeltà tipiche di un assassino. a) L'uccisione volontaria di una persona costituisce assassinio, secondo l'art. 112 CP, “se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perverse”.