La Corte di assise ha soggiunto che il ricorrente ha scorto le conseguenze del suo agire e le ha volute (sentenza, pag. 47), onde il dolo diretto. Certo, i primi giudici hanno soggiunto che in ogni caso il ricorrente ha accettato tali conseguenze, assumendo il rischio che queste si avverassero e agendo perciò con dolo eventuale. Essi hanno però addotto simile motivazione a titolo abbondanziale (sentenza, pag. 47). Che, poi, un assassinio possa essere compiuto anche per dolo eventuale non fa dubbio, come ha rilevato la prima Corte (sentenza, pag. 46). 6. A mente del condannato non si riscontrerebbero in ogni modo, nella fattispecie, gli estremi dell'assassinio.