{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-44_2001-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58662&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "97499020d0431f0fc49ecc75446c8b09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:06", "Checksum": "4f8949fc8d029312d1cf7f54c372c193", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione all'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/ 1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF123 IV 152 consid. 2a con richiami).\nc) Nella fattispecie la Corte di assise ha inflitto al ricorrente per i reati di assassinio (art. 112 CP), rapina (art. 140 n. 1 CP), infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 e 19a LStup) la pena complessiva di 12 anni di reclusione, sottolineando l'estrema gravità oggettiva e soggettiva dei reati. Per egoistico e basso motivo – essa ha spiegato – l'imputato ha soppresso con brutalità un anziano malato, che egli considerava persino come un secondo padre. Senza remore né ripensamenti ha infierito sulla vittima, cosciente che, massacrata alle costole, imbavagliata e impedita di respirare, essa sarebbe morta nel giro di alcuni minuti. Rivelando cinismo e freddezza d'animo, il prevenuto ha poi rovistato nelle tasche dell'uomo e nell'appartamento, incurante del dramma provocato. Nemmeno quando ha avuto conferma del decesso, ha soggiunto la Corte di assise, egli si è disperato; anzi, sceso al piano inferiore per informare la moglie, è di nuovo risalito per rubare, pensando soltanto al profitto. Pur imputando spietatezza all'imputato, la prima Corte ha ritenuto di poter contenere la pena in 12 anni di reclusione per considerare la collaborazione prestata, segnatamente la confessione, il carcere preventivo sofferto, le difficili condizioni personali, familiari e sociali e, in specie, la scemata responsabilità (art. 11 CP), non tanto per quel che riguarda la capacità di valutare l'illiceità dell'agire, quanto piuttosto per quel che riguarda la capacità di determinarsi secondo tale valutazione (sentenza, pag. 49 a 53).\nd) Di fronte a premesse del genere non si può rimproverare ai primi giudici di avere irrogato una pena eccessivamente severa. Autore di un efferato crimine come l'assassinio di un anziano indifeso a scopo di rapina, il ricorrente non poteva contare su particolare clemenza della Corte. Ai fini della commisurazione della pena, questa ha infatti considerato in misura adeguata le circostanze attenuanti che potevano entrare in considerazione. Anche al riguardo il gravame è destinato pertanto all'insuccesso.\n8. Gli oneri processuali del giudizio odierno sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile ____________, la quale ha presentato le osservazioni per il tramite di un legale, un'indennità di fr. 600.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1'400.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'500.–\nsono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ di fr. 600.– per ripetibili.\n3. Intimazione:\n– ____________, PCT La Stampa, 6904 Lugano;\n– avv. _____________;\n– avv. _____________;\n– avv. _____________ (per la comunione ereditaria fu ____________, parte civile);\n– Procuratore pubblico avv. ____________;\n– Corte delle assise criminali in Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;\n– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;"}