{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-44_2001-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58662&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "97499020d0431f0fc49ecc75446c8b09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:06", "Checksum": "4f8949fc8d029312d1cf7f54c372c193", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) L'uccisione volontaria di una persona costituisce assassinio, secondo l'art. 112 CP, “se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perverse”. Rispetto al previgente art. 112 CP, la norma entrata in vigore il 1° gennaio 1990, anche se con un'altra terminologia, si riferisce solo alla particolare perversità dell'autore, il quale agisce “con particolare mancanza di scrupoli” quando il movente, lo scopo o il modo di agire si riveli particolarmente efferato. Pur non esauriente, tale numerazione evita che il giudice debba fondarsi esclusivamente su una clausola generale (la particolare mancanza di scrupoli) di difficile interpretazione. L'enunciazione introdotta precisa, a differenza del diritto anteriore, che determinanti sono solo le circostanze dell'atto, quelle cioè direttamente connesse con la sua consumazione; non entrano in considerazione i trascorsi dell'autore né il suo modo di comportarsi dopo l'omicidio (DTF 117 IV 369 consid. 13; v. anche DTF 118 IV 122 consid. b; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 4 ad art. 112 CP). Secondo il Tribunale federale, la tipologia dell'assassino cui fa richiamo l'art. 112 CP è quella descritto dallo psichiatra Hans Binder (Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, in: RPS 67/1952 pag. 324): una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, con egoismo crasso e primitivo, senza sentimenti sociali, che non tiene in alcun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (DTF117 IV 369 consid. 13 con riferimenti; DTF 120 IV 274 consid. 3a, 118 IV 122 consid. 2b). In sintesi la particolare assenza di scrupoli, che delimita il campo d'applicazione dell'art. 112 CP, presuppone una colpa specialmente grave, legata solo alla commissione dell'atto (Corboz, loc. cit. con rinvii; CCRP, sentenza del 25 febbraio 2000 in re C. e coimputati, consid. 4a).\nb) Nel ritenere il ricorrente autore di assassinio (art. 112 CP) – e di rapina in correità con la moglie (art. 140 n. 1 CP) – la Corte di assise ha anzitutto rilevato che l'imputato ha aggredito, atterrato, imbavagliato e legato ____________ utilizzando una forza bruta fino a ucciderlo. Gli si è seduto sulla schiena, gli ha fratturato le costole, gli ha compresso il torace fino a bloccargli il mantice respiratorio; gli si è poi seduto sulla testa, bloccandogli le vie aeree già ostruite dal bavaglio. Nel compiere atti di tale violenza, secondo la Corte, il ricorrente si è dovuto accorgere che l'anziano stava morendo, ma non si è fermato, andando avanti fino alle estreme conseguenze. Secondo la Corte, l'imputato ha sacrificato la vita di un altro uomo, che sapeva debole e inerme per l'età, spinto da un movente particolarmente odioso, egoistico e perverso, cioè solo per derubarlo. Egli non ha esitato a uccidere – ha soggiunto la Corte – una persona che riteneva essere amica e da cui ha ricevuto del bene per togliergli il borsello e le chiavi della cassaforte. A tal fine egli non ha esitato ad aggredire e a mettere in atto contro un essere fragile una violenza talmente inaudita, sproporzionata e selvaggia da ucciderlo, lasciando visibili i segni del suo furore (fotografie agli atti). Azioni del genere, a mente dei primi giudici, denotano crasso egoismo primitivo, bruta violenza, freddezza d'animo e mancanza di sentimenti umani, come dimostrano l'immediato avido arraffare nelle tasche della vittima alla ricerca del borsello e delle chiavi per aprire la cassaforte, come pure il fatto di rovistare subito nell'appartamento alla ricerca di valori (sentenza, pag. 47 seg.).\nc) Alla luce di quanto precede, la condanna per assassinio non presta il fianco a critiche. Agendo nel modo descritto dalla sentenza impugnata, infierendo reiteratamente in modo brutale e violento su un soggetto anziano e cagionevole di salute nell'intento di derubarlo, non desistendo nemmeno quando l'agonizzante vittima non poteva più nuocere, il ricorrente ha dimostrato quella freddezza d'animo e quell'assenza di scrupoli che contraddistinguono l'assassinio. Non può pertanto essere seguito il ricorrente quando sostiene che nelle concrete circostanze in cui si è svolta l'azione non vi è stata disponibilità a sacrificare una vita umana per meri scopi egoistici, considerato che in fin dei conti egli è salito nell'appartamento di ____________ perché spinto dalla moglie e perché la famiglia si trovava priva di mezzi finanziari. Per soddisfare tale desiderio, foss'anche in modo illecito, non era necessario tuttavia usare una violenza del genere né cagionare una morte orrenda alla vittima. Tanto meno il ricorrente può essere seguito nella misura in cui si propone di relativizzare la gravità degli atti commessi, mettendo persino in dubbio di essersi accanito sulla vittima e di averne provocato la morte con la forza. Certo, ____________ è deceduto per soffocamento e non per i colpi ricevuti, dopo però che il ricorrente, non pago di averlo scaraventato contro lo stipite della porta, di averlo atterrato, di avergli fatto battere il volto sul pavimento, gli si è seduto sul dorso e poi sulla testa per imbavagliarlo e per legargli le mani dietro la schiena, nonostante che si fosse reso conto di avere tra le mani una persona che stava spirando. Manifestamente infondato, il ricorso va perciò respinto pure su questo punto.\n7. Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità della pena irrogatagli, definendola arbitrariamente severa alla luce delle circostanze attenuanti (collaborazione prestata e scemata responsabilità) riconosciutegli."}