{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-44_2001-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58662&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "97499020d0431f0fc49ecc75446c8b09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:06", "Checksum": "4f8949fc8d029312d1cf7f54c372c193", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Invocato il principio in dubio pro reo, Il ricorrente assume che nella valutazione dell'aspetto soggettivo due erano le possibilità che potevano entrare in considerazione, quella da lui prospettata e quella prospettata dalla Corte di assise. Optando per quella meno favorevole, i primi giudici avrebbero disatteso il citato precetto. Ora, il principio in dubio pro reo, sgorgante dalla presunzione di innocenza garantita dagli art. 6 CEDU e 32 cpv. 1 Cost., ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insormontabili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico alla Stato di provare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo dimostrare la propria innocenza (DTF inedita del 25 settembre 2000 in re S., consid. 2b; cfr. anche DTF 120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente invoca la massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili. Esige semplicemente che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove lasci dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza. Ciò non esclude, ad ogni buon conto, che il giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF inedita del 25 settembre 200 in re S., consid. 2b).\nNel caso specifico la Corte di assise non ha accertato l'intenzionalità dell'imputato quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulle sue reali intenzioni. Anzi, essa poteva far capo a solidi riscontri, compreso il racconto dello stesso imputato, che non lascia dubbi sul fatto che egli ha progressivamente infierito sull'anziano fino a non poterne ignorare le conseguenze letali. Ciò posto, non si può far carico alla Corte di assise di avere violato il principio in dubio pro reo per non avere fatto propria la versione, secondo cui il ricorrente non si sarebbe reso conto della gravità dei suoi atti, se non dopo essere ritornato dalla vittima con il volto coperto dalla calza di nylon. Fosse anche sostenibile una versione del genere, la sostanza delle cose non muterebbe; servirebbe infatti unicamente a far apparire il dolo diretto come dolo eventuale. Anche nella versione prospettata nel ricorso, è innegabile che chiunque agisce nel modo accertato nella sentenza impugnata non può non prendere in seria considerazione il decesso della vittima. Ancora una volta la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.\n5. Alla Corte di assise il ricorrente rimprovera di avere violato il diritto federale nella misura in cui lo ha ritenuto autore colpevole di assassinio (art. 112 CP) per dolo eventuale. Egli afferma che per addebitargli un reato tanto grave, il quale dal profilo soggettivo esige consapevolezza e mancanza di scrupoli, ovvero un movente, uno scopo o modi particolarmente perversi, occorre rigore. Egli trascura però che i primi giudici non lo hanno ritenuto colpevole di assassinio per dolo eventuale, ma per dolo diretto (sentenza, pag. 39 e 67). Essi hanno accertato infatti che durante il compimento dell'azione l'imputato ha avuto coscienza che la vittima stava soccombendo, ma che nondimeno è andato avanti fino alle estreme conseguenze, dimostrando consapevolezza omicida. La Corte di assise ha soggiunto che il ricorrente ha scorto le conseguenze del suo agire e le ha volute (sentenza, pag. 47), onde il dolo diretto. Certo, i primi giudici hanno soggiunto che in ogni caso il ricorrente ha accettato tali conseguenze, assumendo il rischio che queste si avverassero e agendo perciò con dolo eventuale. Essi hanno però addotto simile motivazione a titolo abbondanziale (sentenza, pag. 47). Che, poi, un assassinio possa essere compiuto anche per dolo eventuale non fa dubbio, come ha rilevato la prima Corte (sentenza, pag. 46).\n6. A mente del condannato non si riscontrerebbero in ogni modo, nella fattispecie, gli estremi dell'assassinio. Nell'ipotesi a lui più sfavorevole – egli spiega – entra in considerazione soltanto una condanna per omicidio intenzionale ex art. 111 CP, non potendosi sostenere che egli abbia agito con perversità e crudeltà tipiche di un assassino."}