{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-44_2001-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58662&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "97499020d0431f0fc49ecc75446c8b09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:06", "Checksum": "4f8949fc8d029312d1cf7f54c372c193", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2000.44\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) A parere del ricorrente la compromettente affermazione al dibattimento – quella di essersi accorto che ____________ stava morendo mentre lo stava legando e di avergli nondimeno immobilizzato le braccia perché temeva che fosse ancora vivo – va relativizzata. Egli ricorda che la sua lingua madre non è l'italiano e fa valere di non avere avuto l'intenzione di contraddire il passaggio del verbale del 26 maggio 1999 (letto in aula), in cui egli aveva detto di avere avuto certezza della morte soltanto dopo avere svaligiato la cassaforte. L'argomento non gli giova. Senza arbitrio la prima Corte poteva accertare, in effetti, sulla base delle chiarificazioni rilasciate dall'imputato al dibattimento, che costui era cosciente di uccidere ____________ già prima di vuotare la cassaforte. Confermando nella sostanza quanto riferito al Procuratore pubblico, l'imputato ha di nuovo ammesso di avere avuto la percezione che la vittima stesse morendo quando le ha preso le braccia da sotto il corpo per legargliele dietro la schiena. Pur rendendosi conto che il malcapitato stava soccombendo, però, egli ha continuato poiché temeva che egli fosse ancora vivo (verbale del processo, 5). Una dichiarazione del genere, resa in presenza del difensore, non può essere attribuita a carenti cognizioni linguistiche.\nD'altro canto il ricorrente trascura che prima di perquisire l'appartamento e la cassaforte egli ha fatto sì che ____________ fosse scagliato violentemente contro lo stipite della porta, agganciato da tergo, afferrato per il collo della camicia, sgambettato e fatto cadere a terra con il viso contro il pavimento. Dopo di che egli gli si è seduto sulla schiena per tappargli la bocca, lo ha imbavagliato e ha udito un rantolo. Ma non si è fermato: gli si è seduto sulla sua testa e gli ha legato le mani dietro la schiena. Sostenere in condizioni siffatte di non essersi reso conto che la vittima stava morendo non è serio. Si ricordi altresì quanto l'imputato ha dichiarato il 17 maggio 1999 al Procuratore pubblico, ossia di avere provocato la caduta dell'anziano sulle piastrelle, di avere sentito il volto di lui battere sul pavimento e di sapere che il vecchio era ormai stordito, oltre che malato di cuore, sì da poter essere ucciso anche da un bambino di cinque anni (rapporto preliminare di polizia giudiziaria, annesso 48, pag. 3; sentenza, pag. 38). Certo, il piano criminoso non prevedeva l'uccisione della vittima, ma soltanto la sua immobilizzazione a scopo di rapina. Senza cadere in arbitrio i primi giudici potevano però ritenere che il ricorrente avesse preso in considerazione la morte del malcapitato nel corso della rapina. E più egli ha infierito sulla vittima (che sapeva fragile e indifesa), più egli ha percepito le tragiche conseguenze del suo gesto. Sotto questo aspetto la sentenza impugnata non denota arbitrio alcuno.\nd) Soggiunge il ricorrente di essersi comunque posto il problema della respirazione della vittima, come risulta dal verbale del 17 maggio 1999, in cui ha riferito di avere rinunciato a imbavagliare l'anziano con la camicia per non coprirgli interamente la bocca e di avere usato l'asciugamano solo per evitare che la vittima gridasse. La tesi del buon samaritano cade tuttavia nel vuoto, ove appena si consideri che, pur essendo la vittima già debilitata, il ricorrente ha persistito ugualmente nella sua furiosa aggressione, sedendosi persino sulla testa del vecchio e otturandogli le vie respiratorie. Manifestamente infondato, su questo punto il ricorso non merita altra disamina.\ne) Secondo il ricorrente la prova della sua buona fede risulterebbe anche dal fatto che, compiuta la rapina, egli si è preoccupato delle condizioni della vittima, liberandola dal bavaglio e slegandola, nella convinzione che fosse ancora viva. Un comportamento del genere non si concilia con l'accertamento secondo cui egli si era reso conto già in precedenza che la vittima stava morendo. Accertando che, ciò nondimeno, egli ha persistito nell'impresa, la Corte di assise sarebbe incorsa in arbitrio. L'argomento non può essere condiviso. Già si è visto come, senza trascendere in arbitrio, i primi giudici potevano escludere che il ricorrente si fosse reso conto delle conseguenze dei suoi atti solo dopo avere rovistato nell'appartamento. In quel momento egli ha avuto conferma se mai che la rapina aveva portato alla morte della vittima. Certo, prima di ridiscendere nel suo appartamento egli si è coperto il volto – a suo dire – con la calza di nylon datagli dalla moglie. Ma ciò non basta a dedurre che egli credesse la vittima ancora viva, l'artificio potendo essere destinato anche a non farsi riconoscere da estranei che avrebbero potuto vederlo allontanarsi. Anche al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso."}