bb) Limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali con riferimento alla natura dei crimini, il ricorrente non dimostra ancora dove risiederebbe la pretesa disparità di trattamento né, in particolare, per quali ragioni la Corte di assise avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento pronunciando una condanna a 11 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata (art. 140 n. 3 CP) e di omicidio intenzionale (art. 111 CP) commessi nei modi e nelle circostanze illustrate nella sentenza impugnata. Carente di motivazione, il ricorso sfugge su questo punto a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile.