Per di più, ha rilevato la Corte, l'imputato ha agito per lucro in una situazione esistenziale sì disagevole, ma per nulla drammatica. Come circostanze attenuanti, la prima Corte ha comunque riconosciuto che la morte dell'anziana vittima si è rivelata un imprevisto, ancorché colpevole, e non era stata direttamente voluta, che inoltre la responsabilità del ricorrente per il tragico evento è di carattere omissivo e che la sua fuga era conseguente a una crisi di coscienza. A favore del prevenuto i primi giudici hanno considerato altresì l'incensuratezza e il fatto che, nonostante la latitanza, egli aveva continuato a condurre una vita corretta.