{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-43_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58660&nX40_KEY=4711452&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fa2f4dd0e2b1e1e9e146e12aa39ddac"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2000.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:32:33", "Checksum": "a2fa1e635ca0b227b280e2528d1c4541", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\naa) Il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a una disparità flagrante (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).\nbb) Limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali con riferimento alla natura dei crimini, il ricorrente non dimostra ancora dove risiederebbe la pretesa disparità di trattamento né, in particolare, per quali ragioni la Corte di assise avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento pronunciando una condanna a 11 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata (art. 140 n. 3 CP) e di omicidio intenzionale (art. 111 CP) commessi nei modi e nelle circostanze illustrate nella sentenza impugnata. Carente di motivazione, il ricorso sfugge su questo punto a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile.\ncc) Per quanto riguarda la critica alla prima Corte di non avere considerato appieno le circostanze attenuanti da essa medesima riconosciute, si può convenire che la pena inflitta al ricorrente è severa. Nessuno degli autori aveva previsto nel piano d'azione la morte di una delle vittime e il ricorrente non ha materialmente partecipato all'azione rivelatasi fatale per ____________. Fuggendo mentre i correi stavano legando e imbavagliando la vittima egli non poteva tuttavia ignorare le conseguenze del crimine. D'altro lato egli non poteva nemmeno confidare sull'indulgenza della Corte di assise (né si sono dimostrati indulgenti i giudici italiani verso gli altri correi), ove si consideri che le persone aggredite, legate e imbavagliate a scopo di rapina in piena notte erano due persone anziane (una ottantenne, l'altra ottantaseienne) e perciò particolarmente vulnerabili. In condizioni del genere la mancanza di scrupoli degli autori risulta evidente. Nel suo esito la condanna a 11 anni di reclusione non costituisce pertanto la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento.\n7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1'400.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'500.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– avv. _____________;\n– Procuratore pubblico avv. _____________;\n– Corte delle assise criminali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.\nla Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}