{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-43_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58660&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fa2f4dd0e2b1e1e9e146e12aa39ddac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:01", "Checksum": "5fa459d67667127ad2f8436d544904d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso specifico la Corte di assise non ha condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla sua colpevolezza. Le iniziali confessioni dei correi, le preoccupazioni manifestate dal ricorrente a ____________ subito dopo la rapina e le ammissioni dello stesso ricorrente, che al dibattimento ha dichiarato di avere capito che ____________ e ____________ stavano agendo in modo assurdo (sentenza, pag. 22), sono indizi chiari e convergenti, che consentono deduzioni logiche e rigorose. Anche per quel che è del principio in dubio pro reo l'impugnativa del ricorrente manca perciò di fondatezza.\n6. Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, dell'entità della pena irrogatagli, definita arbitrariamente severa.\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, egli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di andamento (DTF 124 IV 47 consid. 2 d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).\nc) Nella fattispecie la Corte di assise ha inflitto all'imputato 11 anni di reclusione rilevando anzitutto l'estrema gravità del reato. Una rapina a due anziani, soli e in piena notte nella loro abitazione, i quali vengono sorpresi nel sonno da tre uomini mascherati, che li aggrediscono, li legano e le imbavagliano causa già di per sé un trauma. Nel caso specifico poi il crimine aveva cagionato l'orribile morte per asfissia di una vittima. Per di più, ha rilevato la Corte, l'imputato ha agito per lucro in una situazione esistenziale sì disagevole, ma per nulla drammatica. Come circostanze attenuanti, la prima Corte ha comunque riconosciuto che la morte dell'anziana vittima si è rivelata un imprevisto, ancorché colpevole, e non era stata direttamente voluta, che inoltre la responsabilità del ricorrente per il tragico evento è di carattere omissivo e che la sua fuga era conseguente a una crisi di coscienza. A favore del prevenuto i primi giudici hanno considerato altresì l'incensuratezza e il fatto che, nonostante la latitanza, egli aveva continuato a condurre una vita corretta. Per quanto gravissimo, l'atto criminale può dunque essere considerato un “unicum” (sentenza, pag. 30 e 31).\nd) Ricordate le circostanze attenuanti, in particolare il fatto che per finire egli ha compiuto unicamente un reato per omissione, il ricorrente reputa eccessivamente severa la condanna irrogatagli se raffrontata a pene pronunciate dalle Corti ticinesi negli ultimi 25 anni per reati di rapina aggravata e omicidio, tanto più – egli sostiene – che mancano riferimenti di giurisprudenza in casi di omicidio per omissione. Insiste perciò nel far valere che la Corte di assise avrebbe dovuto considerare maggiormente le circostanze attenuanti; sarebbe infatti arbitrario – egli spiega – condannarlo per omicidio commesso per omissione alla stessa pena inflitta dalle nostre Corti per omicidi commessi con un'azione diretta, come nei casi __________ e __________."}