{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-43_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58660&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fa2f4dd0e2b1e1e9e146e12aa39ddac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:01", "Checksum": "5fa459d67667127ad2f8436d544904d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Ciò posto, non può essere considerato arbitrario l'accertamento, secondo cui il ricorrente è fuggito quando l'immobilizzazione e l'imbavagliamento di ____________ erano ormai in atto. Né le ulteriori argomentazioni del ricorrente, per altro di chiara connotazione appellatoria, consentono di definire insostenibile la sentenza impugnata. Quanto alla deduzione dei primi giudici, per i quali il ricorrente non poteva non prendere in considerazione l'esito tragico dell'azione cui egli stesso aveva dato avvio (sentenza, pag. 29), essa non presta il fianco alla critica. Data la sua posizione di garante per la situazione di grave pericolo che aveva contribuito a creare (sentenza, pag. 29), il ricorrente non può giovarsi dal fatto di essere fuggito nel corso della rapina. Constatata l'imperizia e il nervosismo dei correi, la pericolosità del nastro adesivo quando era stato imbavagliato ____________, egli non ha fatto alcunché per distogliere i correi dal criminoso proposito, ma si è limitanto a darsi alla fuga. Comportandosi in tal modo, anch'egli deve rispondere perciò del fatale epilogo, come hanno spiegato i primi giudici, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia (sentenza, pag. 29–30).\n3. Il ricorrente insorge contro il ruolo di garante attribuitogli nella sentenza impugnata, asserendo di non avere contribuito a creare alcun pericolo, non avendo partecipato all'immobilizzazione della vittima. Egli dimentica però che la prima Corte non gli ha fatto carico di avere personalmente partecipato a tale azione (ciò che per altro ____________ e ____________ avevano inizialmente dichiarato), ma di avere lasciato l'anziana donna alla mercé dei correi, consapevole – avendolo potuto constatare – che per impedirle di gridare costoro stavano usando le maniere forti (sentenza, pag. 23). Pure al proposito il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.\n4. Il ricorrente assevera che la prima Corte non ha ravvisato una situazione di pericolo nell'immobilizzazione di ____________. Al momento in cui i correi hanno imbavagliato la donna egli poteva quindi contare sul fatto che le cose sarebbero andate lisce. In realtà, l'argomentazione cade nel vuoto. A prescindere dal fatto che la Corte di assise non ha affatto relativizzato l'azione criminosa contro ____________, la situazione non era la stessa, poiché – stando ai vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata – ____________ aveva opposto resistenza, costringendo gli autori a fare uso delle maniere forti. Inoltre l'azione si stava svolgendo in un crescendo di tensione a causa del progressivo nervosismo e dell'imperizia dei correi (sentenza, pag. 29). D'altro canto, il ricorrente medesimo ha ammesso di avere intuito i rischi insiti nell'uso di nastro adesivo verso le vittime, sostenendo – senza essere creduto (sentenza, pag. 19) – di avere tolto dalla bocca e dal naso di ____________ il pericoloso bavaglio. Certo, egli assevera che nei confronti di ____________ i correi hanno comunque agito diversamente, avvolgendo alla vittima tutto il capo. Nel verbale del 27 luglio 1999 (act. 88) egli stesso aveva riferito però di avere insistentemente domandato a ____________ – una volta che questi lo aveva raggiunto dopo la rapina – se avessero fatto attenzione, visto il modo in cui era stato legato e imbavagliato ____________. Egli si sentiva perciò insicuro per l'imperizia dei correi. Non poteva dunque presumere che nei confronti di ____________ le cose andassero meglio. Anche su questo punto il ricorso si dimostra perciò inconsistente.\n5. Il ricorrente fa valere che alla condanna per omicidio intenzionale osta, comunque sia, il principio in dubio pro reo, poiché un'oggettiva valutazione delle prove lascia seri dubbi sulla sua colpevolezza. Ora, precetto in questione, discendente dalla presunzione d'innocenza garantita dagli art. 6 par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost.), ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico alla Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo dimostrare la propria innocenza (DTF inedita del 25 settembre 200 in re S. consid. 2b; cfr. anche DTF120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente invoca la massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili. Esige semplicemente che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove lasci dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude, ad ogni buon conto, che il giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF inedita del 25 settembre 2000 in re S., consid. 2b)."}