{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-43_2001-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58660&nX40_KEY=4933109&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fa2f4dd0e2b1e1e9e146e12aa39ddac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:01", "Checksum": "5fa459d67667127ad2f8436d544904d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.03.2001 17.2000.43\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nF. Con sentenza del 6 settembre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole di rapina aggravata nei confronti di ____________ e ____________, siccome commessa dimostrando particolare pericolosità, come pure autore colpevole di omicidio intenzionale per avere concorso a cagionare durante l'esecuzione della rapina la morte di ____________. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 11 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 15 anni.\nG. Contro la sentenza appena citata ____________ ha inoltrato il 6 settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 ottobre successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di omicidio intenzionale, con conseguente riduzione della pena privativa della libertà e del periodo di espulsione; in subordine egli postula, comunque sia, una riduzione della pena privativa della libertà e dell'espulsione. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente si duole anzitutto di un arbitrario accertamento dei fatti posti a fondamento della condanna per omicidio intenzionale (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I consid. 4a, 122 I61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).\n2. Il ricorrente contesta anzitutto l'accertamento della Corte di assise, secondo cui egli – nella versione a lui più favorevole – si sarebbe dato alla fuga non subito dopo avere aggredito ____________, ma quando ____________ e ____________ erano già all'opera per neutralizzare la vittima. Ricordati gli indizi sui quali la prima Corte ha fondato il proprio convincimento (le dichiarazioni rese da ____________ e ____________ agli inquirenti italiani poco dopo l'arresto), egli rimprovera ai primi giudici di essere caduti in arbitrio non accertando che egli ha, invece, lasciato l'appartamento prima che i correi legassero e imbavagliassero la donna con nastro adesivo. A suo giudizio la Corte di merito avrebbe arbitrariamente trascurato le successive ritrattazioni e precisazioni apportate dai correi nel seguito del procedimento, che lo scagionano. Senza errare manifestamente, egli conclude, la Corte di assise non poteva perciò stabilire i fatti facendo capo per altro a una via di mezzo tra quanto da lui sostenuto e tra quanto riferito dai coautori.\na) Pur accertando che il ricorrente ha lasciato l'appartamento prima dei correi, i primi giudici hanno escluso che egli se ne sia andato subito dopo avere aggredito l'anziana. Nell'ipotesi più favorevole, ha soggiunto la Corte, egli si è dato alla fuga quando ____________ e ____________ già stavano applicando alla vittima il nastro adesivo (sentenza, pag. 23 con riferimento a pag. 20 segg.). Nel suo verbale istruttorio del 16 giugno 1995 – essa ha rilevato – ____________ ha riferito che ____________ ha messo il nastro sulla bocca della donna mentre lui e il ricorrente la tenevano immobilizzata, ammettendo quindi che il ricorrente era presente durante l'intera fase dell'operazione (sentenza, pag. 23). Rifiutatosi di rilasciare qualsiasi dichiarazione al dibattimento italiano, nel verbale rogatoriale del 2 dicembre 1999 ____________ – sempre secondo la Corte di assise – ha in un primo momento tentato di scagionare il prevenuto; posto però di fronte alle precise rivelazioni rese nel verbale del 16 giugno 1995, per finire egli ha confermato la prima versione (sentenza, pag. 23 con riferimento ad act. 125, pag. 5–7). Anche ____________, ha soggiunto la Corte, in un primo tempo ha ricordato gli eventi nello stesso modo, riferendo nel verbale del 2 novembre 1995 che il ricorrente aveva partecipato all'immobilizzazione della vittima dall'inizio alla fine (sentenza, pag. 24). Successivamente egli ha cambiato più volte versione, coinvolgendo persino (falsamente) ____________ e tentando di far credere che il prevenuto fosse fuggito prima (pag. 24 con riferimento al verbale del 23 novembre 1995 e al dibattimento in Italia). ____________, che fungeva da “palo” e che sarebbe entrato nell'appartamento senza attendere il via libera (dopo essere stato visto da ____________ transitare nel corridoio mentre ____________ stava imbavagliando e legando la vittima), non ha visto però il ricorrente allontanarsi (sentenza, pag. 25)."}