Essa pretende che l'inadempienza della prevenuta, continuata anche negli anni successivi, costituisce un'azione unica, sicché il termine di prescrizione è iniziato a decorrere unicamente dal giorno in cui è stato commesso l'ultimo atto. L'obiezione cade nel vuoto. È vero che in caso di trascuranza degli obblighi alimentari più infrazioni possono essere considerate come un reato unico ai fini della prescrizione (DTF 124 IV 61). Nella fattispecie, tuttavia, l'ultimo atto punibile che entra in considerazione riguarda omissioni antecedenti la querela dell'8 marzo 1993 (sentenza, pag. 6).