3 CPP, che a suo avviso regola le modalità di allestimento del verbale per quanto attiene alle risposte dell'accusato, di un testimone o del perito, ma non della parte lesa. Egli assevera che non si tratta in ogni modo di una verbalizzazione, ma di una annotazione scritta del giudice, frutto del suo intendere. Ancorché riportata in buon fede – soggiunge il Procuratore pubblico – essa è manifestamente arbitraria e in urto con le risultanze scritte e con la prassi costante in casi del genere. La censura non ha consistenza.