Il verbale del 18 aprile 1999 invero non poteva supplire alla mancanza. Ma tant'è: rilevata l'assenza di un presupposto processuale, al primo giudice non rimaneva che accertare la prescrizione dell'azione penale e decretare la sospensione del procedimento (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, ad art. 28 n. 11). È vero che egli ha addirittura prosciolto l'imputata, ma ciò non è contestato nel ricorso. Questa Corte non può dunque modificare la sentenza di propria iniziativa. 4.