Ha concluso perĂ² che, anche volendo applicare in concreto la citata giurisprudenza favorevole alla parte lesa, la sostanza delle cose rimaneva invariata. Dal verbale del 18 aprile 1999 non risultava infatti che alla prevenuta fosse stata contestata la violazione dell'art. 217 CP per il periodo successivo alla presentazione della querela e che il solo accenno durante quell'interrogatorio a fatti avvenuti posteriormente (la sentenza emessa il 30 luglio 1997 dalla Pretura del Distretto di Lugano sui contributi di mantenimento e la conoscenza da parte della prevenuta del proprio obbligo alimentare) non bastava per ravvisare una implicita estensione dell'accusa.