In circostanze del genere il periodo incriminato si estende fino alla data dell'ultimo atto istruttorio, a condizione che il prevenuto abbia potuto esprimersi sugli addebiti (CCRP, sentenza del 29 dicembre 1995 in re B. citata, con riferimento a SJ 1985 pag. 215, secondo cui è necessario altresì che la parte leso manifesti l'intenzione di estendere gli effetti della querela iniziale fino alla data dell'ultimo atto istruttorio). Nella fattispecie, sia come sia, il rappresentante dell'Ufficio cantonale ha spiegato chiaramente di non avere inteso querelare la prevenuta con gli scritti successivi alla querela, ma di avere inteso unicamente aggiornare il credito.