Lo stesso rappresentante della parte civile ne ha dato conferma al dibattimento, affermando senza equivoci – come detto – che “tutti gli scritti successivi alla querela non costituiscono nuova querela, ma unicamente l'aggiornamento contabile della prevenuta, e con ciò l'aggiornamento della domanda risarcitoria” (verbale del processo, pag. 3). Con ciò egli ha dato un'interpretazione autentica non soltanto dello scritto 7 aprile 1999 (act.1, annessi), che sarebbe bastato per estendere la querela al periodo successivo, ma anche dei precedenti.