Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che ove un debitore ometta colpevolmente di prestare durante un certo periodo e senza interruzione gli alimenti dovuti, il temine per sporgere querela inizia a decorrere solo dall'ultima omissione, al momento per esempio in cui il debitore riprende i versamenti o al momento in cui, per mancanza di mezzi, costui si trova senza colpa nell'impossibilità di adempire i suoi obblighi (DTF 121 IV 275 consid. 2a, 118 IV 320 consid. b). Finché dura l'omissione colposa, di conseguenza, il termine per la querela nemmeno comincia a decorrere. Spetta alla parte lesa stabilire quando è giunto il momento di agire.