Un altro problema è sapere se il presidente della Corte di assise avesse fondati motivi per domandare al rappresentante dell'Ufficio se gli scritti successivi alla querela andassero realmente intesi come reiterazione dell'atto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che ove un debitore ometta colpevolmente di prestare durante un certo periodo e senza interruzione gli alimenti dovuti, il temine per sporgere querela inizia a decorrere solo dall'ultima omissione, al momento per esempio in cui il debitore riprende i versamenti o al momento in cui, per mancanza di mezzi, costui si trova senza colpa nell'impossibilità di adempire i suoi obblighi (DTF 121 IV 275 consid.