Tale conclusione si fonda sull'ammissione del responsabile dell'Ufficio, il quale ha esplicitamente confermato in aula “che tutti gli scritti successivi alla querela non costituiscono nuova querela, ma unicamente l'aggiornamento contabile del debito della prevenuta, e con ciò l'aggiornamento della domanda risarcitoria”. Nelle circostanze descritte è superfluo domandarsi se il presidente della Corte abbia avuto corretta nozione dell'art. 31 CP. Come si è visto, in effetti, egli nemmeno ha alluso a un'eventuale desistenza della parte civile. Ha soltanto accertato l'assenza di altre querele dopo l'8 marzo 1993. 3.