Invece il primo giudice ha escluso che negli anni successivi l'Ufficio abbia validamente esteso gli effetti della querela al mancato pagamento dei contributi alimentari accumulati dall'imputata fra il 1993 e il 1999, essendosi riservato unicamente di aggiornare la richiesta di rimborso. Tale conclusione si fonda sull'ammissione del responsabile dell'Ufficio, il quale ha esplicitamente confermato in aula “che tutti gli scritti successivi alla querela non costituiscono nuova querela, ma unicamente l'aggiornamento contabile del debito della prevenuta, e con ciò l'aggiornamento della domanda risarcitoria”.