{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-42_2000-11-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58649&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dab4a4bfc04370e23b30a3e3d61f74f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:06:18", "Checksum": "7905e0b47a84121ebe236abd0b0be455", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. La ricorrente invoca la giurisprudenza del Tribunale federale e in particolare la sentenza DTF 121 IV 273 relativa al momento da cui decorre il termine (perentorio) per sporgere querela. Se non che, alla parte lesa il primo giudice non ha rimproverato di avere omesso di presentare querela ogni tre mesi (ciò che sarebbe stato contrario al diritto federale, visto che la violazione dell'obbligo di mantenimento risulta essere durata ininterrottamente nel tempo), ma di non avere querelato la prevenuta nel corso dei numerosi anni successivi all'8 marzo 1993, tanto meno nello scritto precedente di poco l'emanazione del decreto di accusa. In altri termini, preso atto in aula dell'esplicita dichiarazione del rappresentante dell'Ufficio preposto, il presidente della Corte di assise ha per finire constatato che il decreto di accusa non è stato preceduto da altre querele se non da quella dell'8 marzo 1993. A ragione la parte civile sostiene che il termine per presentare querela decorre soltanto dall'ultima omissione colpevole, ma ciò non le è di aiuto. Mentre essa ancora tergiversava, come ha ammesso il suo rappresentante, il Procuratore pubblico ha deciso infatti di procedere, senza rendersi conto dell'assenza di formale querela per i periodi successivi. D'altro canto lo stesso Procuratore ha atteso fino al mese di maggio per emanare il decreto di accusa. Fosse stato convinto che la parte civile intendeva procedere già negli anni precedenti, avrebbe agito prima. Quanto alla giurisprudenza pubblicata in SJ 1985 pag. 215 e alla sua eventuale applicazione alla fattispecie, si rinvia al consid. 3c che precede.\n8. Da ultimo la parte lesa rimprovera al presidente della Corte una violazione del diritto federale per avere ritenuto prescritta l'azione penale riferita alla querela dell'8 marzo 1993. Essa pretende che l'inadempienza della prevenuta, continuata anche negli anni successivi, costituisce un'azione unica, sicché il termine di prescrizione è iniziato a decorrere unicamente dal giorno in cui è stato commesso l'ultimo atto. L'obiezione cade nel vuoto. È vero che in caso di trascuranza degli obblighi alimentari più infrazioni possono essere considerate come un reato unico ai fini della prescrizione (DTF 124 IV 61). Nella fattispecie, tuttavia, l'ultimo atto punibile che entra in considerazione riguarda omissioni antecedenti la querela dell'8 marzo 1993 (sentenza, pag. 6). Diverso sarebbe stato il caso, qualora la ricorrente avesse querelato la prevenuta anche per le omissioni degli alimenti maturati dall'8 marzo 1993 all'aprile del 1999. In tale eventualità la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere dall'ultima omissione indicata nel decreto di accusa e l'azione penale si sarebbe estesa a tutte le precedenti omissioni, anche a quelle relative alla querela dell'8 marzo 1993. Una simile ipotesi però, come si è illustrato, non si verifica in concreto.\n9. Ne segue che pure il ricorso della parte civile si rivela infondato e può essere deciso con la procedura dell'art. 291 cpv. 1 CPP.\nIII. Sulle spese\n10. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. I ricorsi sono respinti.\n2. Gli oneri processuali, consistenti;\na) tassa di giustizia fr. 800.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 900.–\nsono posti a carico dello Stato.\n3. Intimazione a:\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Dipartimento delle opere sociali, Ufficio assistenza sociale, vicolo Sottocorte 4, 6500 Bellinzona;\n– ____________, c/o avv. __________;\n– avv. __________\n– Corte delle assise correzionali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}