{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-42_2000-11-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58649&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dab4a4bfc04370e23b30a3e3d61f74f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:06:18", "Checksum": "7905e0b47a84121ebe236abd0b0be455", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Si aggiunga che il primo giudice non ha trascurato di vagliare il problema neppure nell'ipotesi più favorevole all'Ufficio. Ha concluso però che, anche volendo applicare in concreto la citata giurisprudenza favorevole alla parte lesa, la sostanza delle cose rimaneva invariata. Dal verbale del 18 aprile 1999 non risultava infatti che alla prevenuta fosse stata contestata la violazione dell'art. 217 CP per il periodo successivo alla presentazione della querela e che il solo accenno durante quell'interrogatorio a fatti avvenuti posteriormente (la sentenza emessa il 30 luglio 1997 dalla Pretura del Distretto di Lugano sui contributi di mantenimento e la conoscenza da parte della prevenuta del proprio obbligo alimentare) non bastava per ravvisare una implicita estensione dell'accusa. Certo, il Procuratore pubblico dissente anche da tali considerazioni, rimproverando al primo giudice di essere caduto in arbitrio. Scorrendo però il verbale del 18 aprile 1999 – il quale parte dal presupposto che la querela sia appunto quella dell'8 marzo 1993 (act. 11, pag. 1) – non si può dire tuttavia che la Corte di merito abbia errato in modo manifesto, accertando che durante quell'interrogatorio non si sia discusso della possibile estensione della querela ai fatti accaduti dopo l'8 marzo 1999. Per di più il problema è stato esaminato dal primo giudice a titolo abbondanziale, nell'ipotesi che la contestata ammissione del rappresentante della parte civile al dibattimento non potesse da sola essere considerata decisiva.\ne) È vero che al dibattimento la parte civile si è per finire associata alle richieste di condanna del Procuratore pubblico (verbale del processo, pag. 3). Con ciò essa non ha però sanato l'assenza di querela riferita ai fatti indicati nel decreto di accusa. Poco giova interrogarsi se, prima di porre la prevenuta in stato di accusa, il Ministero pubblico non dovesse chiedere alla parte civile di formalizzare la situazione, precisando se ritenesse maturi i tempi per querelare la prevenuta per i fatti successivi alla querela. Il verbale del 18 aprile 1999 invero non poteva supplire alla mancanza. Ma tant'è: rilevata l'assenza di un presupposto processuale, al primo giudice non rimaneva che accertare la prescrizione dell'azione penale e decretare la sospensione del procedimento (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, ad art. 28 n. 11). È vero che egli ha addirittura prosciolto l'imputata, ma ciò non è contestato nel ricorso. Questa Corte non può dunque modificare la sentenza di propria iniziativa.\n4. Il Procuratore pubblico si diffonde in ulteriori considerazioni sia sull'interpretazione della dichiarazione resa in aula dal rappresentante dell'Ufficio, sia sulla facoltà e sull'opportunità del presidente della Corte di verbalizzarla, sia sulla forza probatoria di tale dichiarazione alla luce dell'art. 255 cpv. 3 CPP, che a suo avviso regola le modalità di allestimento del verbale per quanto attiene alle risposte dell'accusato, di un testimone o del perito, ma non della parte lesa. Egli assevera che non si tratta in ogni modo di una verbalizzazione, ma di una annotazione scritta del giudice, frutto del suo intendere. Ancorché riportata in buon fede – soggiunge il Procuratore pubblico – essa è manifestamente arbitraria e in urto con le risultanze scritte e con la prassi costante in casi del genere. La censura non ha consistenza. Annotando la dichiarazione del funzionario, il primo giudice ha riportato a verbale una risultanza emersa nel corso del dibattimento, ossia una precisazione che la parte civile ha formulato all'attenzione della Corte, ciò che è senz'altro consentito dall'art. 255 cpv. 2 CPP. D'altro canto il Procuratore pubblico nemmeno pretende che la contestata verbalizzazione sia avvenuta senza che egli potesse rendersene conto; anzi, dal verbale del processo risulta che egli ha tentato di rimediare alla situazione richiamando l'interrogatorio della prevenuta dell'8 marzo 1999 e sostenendo, in particolare, che in tale verbale sarebbero stati contestati gli importi complessivi maturati sino a quella data, così da rendere superflua una nuova querela (verbale, pag. 3). Ciò rende finanche inammissibile la critica all'operato del primo giudice (art. 288 lett. b CPP). Quanto alle doglianze sulla fedefacenza della verbalizzazione, è appena il caso di ricordare che il contenuto di un verbale può essere impugnato soltanto con denuncia di falso (art. 256 cpv. 2 CPP).\n5. Rivelandosi per le considerazioni che precedono infondato, il ricorso in esame può pertanto essere deciso con la procedura dell'art. 291 cpv. 1 CPP. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP).\nII. Sul ricorso della parte civile\n6. Anche la parte civile rimprovera al primo giudice di avere trascurato in modo arbitrario la reale portata degli scritti successivi alla querela dell'8 marzo 1993 e di essere caduto in ulteriore arbitrio, accertando che la mancata intenzione di ritirare la querela sarebbe stata espressamente confermata al dibattimento dal suo rappresentante. Essa trascura però che la contestata circostanza è stata riportata a verbale a seguito della risposta che il funzionario ha dato al presidente della Corte su precisa domanda all'inizio del dibattimento e che il contenuto del verbale può esse impugnato soltanto con denuncia di falso (art. 256 cpv. 2 CP). Quanto poi al fatto che l'interessato si sia associato alle richieste di giudizio del Procuratore pubblico durante la requisitoria, va ribadito che – come si è visto – ciò non supplisce all'assenza di querela, la quale andava presentata per i fatti successivi alla querela dell'8 marzo 1993 prima che il Procuratore pubblico emanasse il decreto di accusa."}