{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-42_2000-11-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58649&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dab4a4bfc04370e23b30a3e3d61f74f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:06:18", "Checksum": "7905e0b47a84121ebe236abd0b0be455", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Un altro problema è sapere se il presidente della Corte di assise avesse fondati motivi per domandare al rappresentante dell'Ufficio se gli scritti successivi alla querela andassero realmente intesi come reiterazione dell'atto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che ove un debitore ometta colpevolmente di prestare durante un certo periodo e senza interruzione gli alimenti dovuti, il temine per sporgere querela inizia a decorrere solo dall'ultima omissione, al momento per esempio in cui il debitore riprende i versamenti o al momento in cui, per mancanza di mezzi, costui si trova senza colpa nell'impossibilità di adempire i suoi obblighi (DTF 121 IV 275 consid. 2a, 118 IV 320 consid. b). Finché dura l'omissione colposa, di conseguenza, il termine per la querela nemmeno comincia a decorrere. Spetta alla parte lesa stabilire quando è giunto il momento di agire. Essa potrà procedere unicamente, tuttavia, quando viene a sapere che l'infrazione ha preso fine (DTF 121 IV 275 consid. a; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 37 e 38 ad art. 217 CP).\na) Dagli atti sembra evincersi che nel caso in esame l'imputata ha persistito nel mancato pagamento degli alimenti dal 1° agosto 1992 fino al 7 aprile 1999 (il periodo prospettato nel decreto di accusa). Prima del 7 aprile 1999 il termine per inoltrare querela non era quindi neppure iniziato a decorrere, dato il perdurare dell'omissione, né risulta che l'Ufficio cantonale avesse elementi per ritenere con un minimo di affidabilità che a un certo momento l'infrazione avesse preso fine (pagamenti da parte del debitore, indigenza non colposa della debitrice). Sarebbe bastato perciò che l'Ufficio dichiarasse di sporgere querela con lo scritto del 7 aprile 1999 (act. 8), il quale precede di poco il decreto di accusa del 31 maggio 1999. Se non che, l'unica querela risale nella fattispecie all'8 marzo 1993 e si riferisce al periodo dal 1° agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Lo stesso rappresentante della parte civile ne ha dato conferma al dibattimento, affermando senza equivoci – come detto – che “tutti gli scritti successivi alla querela non costituiscono nuova querela, ma unicamente l'aggiornamento contabile della prevenuta, e con ciò l'aggiornamento della domanda risarcitoria” (verbale del processo, pag. 3). Con ciò egli ha dato un'interpretazione autentica non soltanto dello scritto 7 aprile 1999 (act.1, annessi), che sarebbe bastato per estendere la querela al periodo successivo, ma anche dei precedenti.\nb) Il Procuratore pubblico afferma che gli scritti successivi alla querela sono chiari, giacché consentono di desumere l'intenzione di confermarsi nel perseguimento penale della prevenuta. L'argomento non è fondato. Le svariate missive indirizzate dall'Ufficio cantonale al Ministero pubblico dal 30 novembre 1994 al 7 aprile 1999 non evocavano una nuova querela, ma miravano unicamente ad aggiornare l'importo accumulato dalla debitrice con riferimento alla querela dell'8 marzo 1993 (si vedano in particolare gli scritti del 16 dicembre 1998 e del 7 aprile 1999). Nulla permette di dedurre con qualche certezza che l'Ufficio intendesse ogni volta rinnovare la querela. Dagli scritti risulta soltanto l'intento palese di richiamare l'attenzione del Ministero pubblico sull'ammontare degli importi maturati dopo la presentazione della nota querela e sul proposito di non rinunciare all'incasso. In una situazione del genere, tutt'altro che chiara, poco importa che il presidente della Corte di assise abbia invitato a ragione o a torto il rappresentante dell'Ufficio a spiegare il significato degli scritti successivi alla querela dell'8 marzo 1993. Per di più, come si è visto, il funzionario ha per finire confermato i dubbi del presidente della Corte, escludendo senza ambagi che i suoi scritti mirassero a querelare di nuovo la prevenuta per gli scoperti maturati successivamente. Su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.\nc) Al ricorrente non soccorre nemmeno la giurisprudenza menzionata nella sentenza di assise, peraltro superata (DTF 121 IV 273), che fa decorrere il termine per la presentazione della querela dall'ultima omissione colpevole. In tale precedente questa Corte ha ritenuto manifestamente eccessivo pretendere che la parte lesa, sporta querela, ne presenti un'altra ogni tre mesi per nuove violazioni dell'art. 217 CP qualora l'autorità penale si sta già occupando del caso. In circostanze del genere il periodo incriminato si estende fino alla data dell'ultimo atto istruttorio, a condizione che il prevenuto abbia potuto esprimersi sugli addebiti (CCRP, sentenza del 29 dicembre 1995 in re B. citata, con riferimento a SJ 1985 pag. 215, secondo cui è necessario altresì che la parte leso manifesti l'intenzione di estendere gli effetti della querela iniziale fino alla data dell'ultimo atto istruttorio). Nella fattispecie, sia come sia, il rappresentante dell'Ufficio cantonale ha spiegato chiaramente di non avere inteso querelare la prevenuta con gli scritti successivi alla querela, ma di avere inteso unicamente aggiornare il credito. Poco importa che poi, in coda al dibattimento, egli si sia associato alle proposte del Procuratore pubblico (verbale del processo, pag. 3). Come detto, invero, il funzionario preposto ha confermato che dopo la querela all'Ufficio interessava solo riscuotere l'arretrato. Ciò che non basta, con ogni evidenza, a denotare rilievo penale."}