{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-42_2000-11-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58649&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dab4a4bfc04370e23b30a3e3d61f74f0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:06:18", "Checksum": "7905e0b47a84121ebe236abd0b0be455", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.11.2000 17.2000.42\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 17.2000.00045 |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati\n|\n|\n– il 10 ottobre 2000 (inc. n. 17.2000.00042) dal PROCURATORE PUBBLICO DEL CANTONE TICINO\n– il 17 ottobre 2000 (inc. n. 17.2000.00045) dal DIPARTIMENTO CANTONALE DELLE OPERE SOCIALI, Bellinzona (rappresentato dalla Divisione dell'azione sociale)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 19 settembre 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di\n__________,\n(patrocinata dall'avv. __________ o) |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con decreto del 31 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha posto in stato di accusa __________ dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Lugano per trascuranza degli obblighi di mantenimento. All'accusata il Procuratore pubblico imputava di avere omesso di riversare all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, pur disponendo dei mezzi necessari, i contributi mensili anticipati dall'Ufficio in favore dei figli __________ e __________ dal 1° agosto 1992 al 7 aprile 1999, accumulando arretrati per complessivi fr. 53'696.90. Contro il decreto di accusa ____________ ha presentato opposizione.\nB. Con sentenza del 19 settembre 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha assolto ____________ per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Egli ha accertato che l'unica querela sporta dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, costituitosi parte civile, contro l'accusata risaliva all'8 marzo 1993, onde l'estinzione di ogni perseguibilità. Di conseguenza il presidente della Corte non si è pronunciato nemmeno sulle pretese avanzate dall'Ufficio nei confronti dell'accusata.\nC. Avverso la sentenza di assise il Procuratore pubblico e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento hanno inoltrato il 19 settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 10 e 17 ottobre 2000, essi postulano la conferma del decreto di accusa sia per quanto riguarda il reato, sia per quanto attiene alla proposta di pena; in via subordinata essi propongono di rinviare gli atti alla Corte di assise per nuovo giudizio. Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a,121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 118 Ia 30 consid. 1b).\nI. Sul ricorso del Procuratore pubblico\n2. Il Procuratore pubblico rimprovera anzitutto al primo giudice di avere violato l'art. 31 CP ritenendo che la parte civile (l'Ufficio cantonale preposto) abbia desistito dalla querela. A suo parere l'Ufficio in questione ha ripetutamente aggiornato la querela stessa, come da prassi invalsa, comunicandola di volta in volta al Ministero pubblico. In realtà la critica è finanche priva di oggetto. Il presidente della Corte di assise non ha accertato infatti che la parte civile abbia desistito dalla querela. Si è limitato a rilevare che la sola querela agli atti risale all'8 marzo 1993. Invece il primo giudice ha escluso che negli anni successivi l'Ufficio abbia validamente esteso gli effetti della querela al mancato pagamento dei contributi alimentari accumulati dall'imputata fra il 1993 e il 1999, essendosi riservato unicamente di aggiornare la richiesta di rimborso. Tale conclusione si fonda sull'ammissione del responsabile dell'Ufficio, il quale ha esplicitamente confermato in aula “che tutti gli scritti successivi alla querela non costituiscono nuova querela, ma unicamente l'aggiornamento contabile del debito della prevenuta, e con ciò l'aggiornamento della domanda risarcitoria”. Nelle circostanze descritte è superfluo domandarsi se il presidente della Corte abbia avuto corretta nozione dell'art. 31 CP. Come si è visto, in effetti, egli nemmeno ha alluso a un'eventuale desistenza della parte civile. Ha soltanto accertato l'assenza di altre querele dopo l'8 marzo 1993."}