Tali puntualizzazioni non sono tuttavia sufficienti per dimostrare un abuso o un eccesso dei primi giudici nell'esercizio del loro potere d'apprezzamento. Tanto meno se si pensa che essi hanno considerato suo favore del ricorrente sia i trascorsi nella legalità prima di cominciare a delinquere, sia le difficoltà personali e finanziarie in Albania (sentenza, pag. 20). 8. Il ricorrente si sofferma sulla collaborazione prestata agli inquirenti, che avrebbe consentito di inquadrare l'organizzazione criminosa e le persone coinvolte, dolendosi che di tale comportamento la prima Corte abbia tenuto conto solo nel quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 20).