Il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che la quantità di droga trattata non è un fattore determinante, poiché serve solo per apprezzare la gravità oggettiva del reato, mentre decisivo nel diritto penale è l'aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193). Dal profilo soggettivo il grado di purezza (ossia la quantità di stupefacente trafficato) è un fattore di rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 301 consid. 2c: CCRP, sentenza del 17 agosto 1999 in re G. e coimputati, consid.