L'argomentazione cade dunque nel vuoto. 3. Premesso che la quantità di eroina venduta è stata accertata in 825 g, il ricorrente sostiene che in realtà, eccettuati 125 g di tale sostanza, direttamente egli non ha venduto nulla, essendosi limitato al trasporto da Basilea nel Ticino. Soggiunge di avere smerciato i citati 125 g di eroina seguendo le istruzioni del correo ____________ e di avere, per finire, agito solo come trasportatore. Ancora una volta però egli disconosce gli accertamenti della sentenza impugnata, che vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale (tranne ove risultino arbitrari, ciò che però non è preteso nella fattispecie: art. 288 cpv.