{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-41_2000-10-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58645&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1824e098bb7b5851562884f2c6b92002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:06", "Checksum": "0ea8465777707acd4c70cdeb56477dfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Al ricorrente non giova nemmeno il richiamo alla sentenza pubblicata in RStrS/RJP 2000 pag. 14-15, in cui il Tribunale cantonale di Friburgo ha confermato il 12 gennaio 1998 la condanna a 8 anni di reclusione inflitta in primo grado a un prevenuto ventenne al momento dei fatti e coinvolto in un traffico di eroina di 14 kg. Certo, in quella sentenza l'autorità ha ricordato che il Tribunale federale considera ancora sostenibili pene fra i 12 e i 13 anni di reclusione in casi simili e che, come si evince da uno studio comparativo, traffici di eroina di circa 8 kg sono sanzionati, in assenza di circostanze attenuanti, con pene di circa 9 anni di reclusione. Ciò non basta tuttavia per rimproverare ai primi giudici, in concreto, un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. D'altro canto il ricorrente dimentica che la Corte di assise ha fissato le singole pene tenendo conto anche della giurisprudenza delle Corti ticinesi in materia di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (sentenza, pag. 19). Nel ricorso egli nemmeno si confronta con tale argomento.\n6. Il ricorrente asserisce di non avere tratto alcun beneficio economico dal traffico, salvo il modesto importo di circa fr. 5'000.– a lui sequestrato. A parte il fatto però che un utile di fr. 5'000.– non può affatto definirsi modesto, egli trascura che – come ha sottolineato la prima Corte – gli autori coinvolti nel traffico si dividevano equamente i profitti (sentenza, pag.20). Su tale accertamento egli sorvola. Considerando il fine di lucro nella commisurazione pena, la prima Corte ha quindi statuito correttamente.\n7. Il ricorrente ricorda i motivi che lo hanno indotto a raggiungere la Svizzera (espatrio per sfuggire alle persecuzioni politiche), come pure le corrette modalità messe in atto per entrare in Svizzera, ossia consegnando il passaporto e dichiarando esatte generalità, a differenza di quanto capitato con altre persone coinvolte nella medesima inchiesta (__________). Egli evoca altresì l'incensuratezza e gli oneri familiari a suo carico. Tali puntualizzazioni non sono tuttavia sufficienti per dimostrare un abuso o un eccesso dei primi giudici nell'esercizio del loro potere d'apprezzamento. Tanto meno se si pensa che essi hanno considerato suo favore del ricorrente sia i trascorsi nella legalità prima di cominciare a delinquere, sia le difficoltà personali e finanziarie in Albania (sentenza, pag. 20).\n8. Il ricorrente si sofferma sulla collaborazione prestata agli inquirenti, che avrebbe consentito di inquadrare l'organizzazione criminosa e le persone coinvolte, dolendosi che di tale comportamento la prima Corte abbia tenuto conto solo nel quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 20). Ora, per certi versi si può capire che la condanna a 4 anni di reclusione appaia severa, visto il comportamento processuale del soggetto, apprezzato anche dai primi giudici. La Corte di assise non ha quindi dato prova di grande generosità a tale riguardo. Una volta ancora, nondimeno, ciò non basta per ravvisare eccesso o abuso del potere di apprezzamento. Il ricorrente, in effetti, ha pur sempre delinquito con un certa intensità – seppur minore rispetto al correo – e ha svolto ruoli che non possono essere relativizzati, come quello del trasporto del denaro incassato, Si è inoltre associato a due giovani connazionali, di cui uno (__________, atto di accusa, punto 1.1) minorenne (sentenza, pag. 20), continuando a delinquere anche dopo l'arresto di quest'ultimo (sentenza, pag. 19 in fondo). Egli non poteva aspettarsi perciò particolare benevolenza.\n9. Il ricorrente contesta infine la condanna per il furto di poca entità (art. 139 n. 1 in combinazione con l'art. 172ter CPP), asseverando che essa è in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale, la quale “attesta il valore minimo a fr. 200.–”. La critica è infondata. Applicando alla fattispecie l'art. 172ter CP sulla base della confessione dl prevenuto (sentenza, pag. 18), la Corte di merito ha considerato proprio il fatto che il valore dell'articolo sottratto presso il grande magazzino Innovazione (un training da uomo) era inferiore a fr. 300.–, ossia alla soglia che consente di derubricare il reato di furto (art. 139 n. 1 CP) in reato di poca entità (DTF 121 IV 261 consid. 2d, 112 IV 156 consid. 2a). Anche su quest'ultimo punto il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.\n10. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nin applicazione dell'art. 294 cpv. 1 CPP e\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 900.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise criminali in Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;\n– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;\n– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|"}