{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-41_2000-10-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58645&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1824e098bb7b5851562884f2c6b92002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:06", "Checksum": "0ea8465777707acd4c70cdeb56477dfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Con riferimento alla quantità di droga trasportata (825 g di eroina) e agli atti preparatori compiuti per ulteriori 300 g di eroina, il ricorrente fa valere anzitutto di avere confessato addirittura più di quanto è risultato dalle intercettazioni telefoniche e dagli interrogatori di ____________ e __________, i quali riferivano di quantità non superiori ai 600 g di eroina. Egli trascura però che la Corte di assise ha considerato, come circostanza attuante e quindi come motivo di riduzione della pena, proprio la collaborazione da egli prestata, definendola apprezzabile (sentenza, pag. 3). L'argomentazione cade dunque nel vuoto.\n3. Premesso che la quantità di eroina venduta è stata accertata in 825 g, il ricorrente sostiene che in realtà, eccettuati 125 g di tale sostanza, direttamente egli non ha venduto nulla, essendosi limitato al trasporto da Basilea nel Ticino. Soggiunge di avere smerciato i citati 125 g di eroina seguendo le istruzioni del correo ____________ e di avere, per finire, agito solo come trasportatore. Ancora una volta però egli disconosce gli accertamenti della sentenza impugnata, che vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale (tranne ove risultino arbitrari, ciò che però non è preteso nella fattispecie: art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Ora, stando alla prima Corte egli non ha agito come semplice corriere, ma si è associato a giovani correi per gestire un traffico comune, sulla base di un ruolo preciso e con equa divisione dei profitti. Secondo la Corte di assise, dipoi, egli non si è occupato solo del trasporto della droga, ma anche dell'acquisto e persino del trasporto del denaro incassato con le vendite per pagare le forniture (sentenza, pag. 20). Di fronte a tali constatazioni del genere, poco importa sapere chi abbia venduto più droga al dettaglio, se egli medesimo,____________ o __________. Quand'anche egli avesse lasciato lo smercio maggiore agli altri due, in effetti, il suo ruolo di trafficante non ne uscirebbe apprezzabilmente ridimensionato.\n4. Il ricorrente invoca lo scarso grado di purezza dell'eroina trafficata (10%), affermando che per finire egli non ha venduto più di 80 g di prodotto puro. Ora, la Corte di assise non ha accertato il grado di purezza del prodotto, limitandosi a rilevare che gli imputati hanno violato in modo grave la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. a LStup) anche considerando un grado di purezza non superiore al 10% (sentenza, pag. 17 in fondo). Tale conclusione è corretta. Dal contenuto grado di purezza dell'eroina, in effetti, il ricorrente non può trarre serio beneficio. Il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che la quantità di droga trattata non è un fattore determinante, poiché serve solo per apprezzare la gravità oggettiva del reato, mentre decisivo nel diritto penale è l'aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193). Dal profilo soggettivo il grado di purezza (ossia la quantità di stupefacente trafficato) è un fattore di rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 301 consid. 2c: CCRP, sentenza del 17 agosto 1999 in re G. e coimputati, consid. 2 e11c). Nella fattispecie il ricorrente, il cui ruolo nel traffico risulta tutt'altro che secondario (ove appena si consideri che egli trasportava anche il denaro incassato per pagare le forniture), non pretende ciò. Anche in proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.\n5. Il ricorrente si duole della pena irrogatagli se paragonata a quella inflitta dalla prima Corte al correo ____________ e alla giurisprudenza del Tribunale federale. Se non che, il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato sole nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con un processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).\na) In concreto la prima Corte ha rimproverato a ____________ la sfrontatezza dimostrata nel succedere a un certo __________, il suo coinvolgimento in un traffico maggiore rispetto a quello attuato dal ricorrente e la poca collaborazione fornita durante l'inchiesta, ancorché parzialmente rimediata al dibattimento, quando si è scusato con il Procuratore pubblico (sentenza, pag. 19 e 20). Essa ha rilevato nondimeno che al momento dei reati minori (come tali poco influenti sulla commisurazione della pena) costui non aveva ancora compiuto 18 anni (onde l'applicazione dell'art. 95 n. 1 CP), mentre quando ha commesso le infrazioni più gravi, pur diciottenne, egli non aveva ancora vent'anni (da qui l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 64 n. 9 CP). Irrogandogli una pena di soli 6 mesi superiore a quella inflitta al ricorrente, la Corte di assise non ha quindi creato disparità flagranti. Benché coinvolto in modo più grave e per più reati, ____________ ha infatti beneficiato di circostanze attenuanti suscettibili di influire in modo apprezzabile sulla pena a suo carico."}