{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-41_2000-10-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58645&nX40_KEY=4933325&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1824e098bb7b5851562884f2c6b92002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:44:06", "Checksum": "0ea8465777707acd4c70cdeb56477dfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.10.2000 17.2000.41\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 ottobre 2000 presentato da\n|\n|\n____________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 21 agosto 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti suoi e di\n____________,\n(patrocinato dall'avv. __________), non ricorrente; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 21 agosto 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha giudicato ____________ e ____________ per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione, entrata illegale e furto di poca entità. La Corte ha riconosciuto:\n– ____________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere partecipato alla vendita, previo acquisto e trasporto, di complessivi 1'075 g di eroina e per avere fatto preparativi per un ulteriore traffico di 300 g di eroina;\n– ____________, inoltre, autore colpevole di conseguimento fraudolento di falsa attestazione per avere ottenuto un permesso di richiedente l'asilo sotto falsa identità e autore colpevole di entrata illegale per avere passato il confine sprovvisto dei necessari documenti e del visto di entrata;\n– ____________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere partecipato alla vendita, previo acquisto e trasporto, di 825 g di eroina e per avere fatto preparativi per un ulteriore analogo traffico di 300 g di eroina;\n– ____________, inoltre, autore di furto di lieve entità per avere sottratto un training del valore di fr. 169.– e di entrata illegale per essere entrato in Svizzera fuori dal valico di confine.\nB. In applicazione della pena la Corte di assise ha condannato ____________ a 4 anni e 6 mesi di reclusione e ____________ a 4 anni di reclusione, computato a entrambi il carcere preventivo sofferto. Inoltre essa ha inflitto agli imputati la pena accessoria dell'espulsione (effettiva) dal territorio svizzero per 10 anni e ha disposto la confisca di fr. 9'332.–, di un telefono cellulare e di 6 carte Swisscom sequestrati a ____________, come pure di fr. 5'470.80, di un telefono cellulare e di 2 carte di credito sequestrati ad ____________.\nC. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 24 agosto 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 2 ottobre successivo, egli chiede una ricommisurazione della pena inflittagli. Non sono state richieste osservazioni al ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente si duole che nella commisurazione della pena la prima Corte abbia ignorato le effettive quantità di eroina vendute e il grado di purezza dello stupefacente trattato. Rimprovera ai primi giudici inoltre di avergli irrogato una pena sproporzionata non solo per rapporto a quella inflitta a ____________, ma anche rispetto ai criteri stabiliti dal Tribunale federale, e di non avere nemmeno considerato appieno la collaborazione prestata.\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione delle legge. (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 138 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'abuso o nell'eccesso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami)."}