Tanto meno la Corte di assise ha condannato il ricorrente sebbene un apprezzamento non arbitrario (e non solo un apprezzamento diverso) degli indizi nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza. 13. Il ricorrente insorge infine contro la commisurazione della pena, definendola eccessivamente severa avuto riguardo alla sua buona condotta in istruttoria e alla sua personalità, meno negativa rispetto al quadro fornito dalla Corte di assise. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP).