Come detto, una motivazione del genere è inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. 12. In conclusione la sentenza impugnata resiste alla critica. Prescindendo anche dai rimproveri mossi dalla Corte al ricorrente, nel senso di essersi contraddetto illustrando le modalità del preteso incontro a Zurigo con la persona che doveva acquistare la vettura e negando di avere avvertito il proprietario dell'automobile del guasto del 5 agosto 1998 e di avergli persino chiesto l'autorizzazione alla vendita (consid. 4 e 6), nel suo risultato la sentenza impugnata sfugge alla censura di arbitrio.