Una volta di più l'ammissibilità del ricorso non è data. Il ricorrente evita in effetti dal confrontarsi con le diffuse motivazioni che hanno spinto la prima Corte a credere al testimone sentito al dibattimento, ritenendo che costui avesse sufficienti conoscenze del tedesco per comprendere il significato delle confidenze fattegli dall'accusato in cella, che questi avesse riportato fatti realmente riferitigli dall'imputato (e non da altri) sia nei verbali davanti alla polizia e al magistrato inquirente (act. 38/8 e act. 36), sia nei manoscritti allegati (act.36), sia sulla busta acclusa a uno di essi (act. 36), sia in occasione del confronto con lo stesso prevenuto (act.