Egli afferma che la prima Corte non aveva alcun elemento che le consentisse di ritenere che il teste conoscesse la lingua tedesca al punto da riferire quanto illustrato nella sentenza impugnata; fa valere inoltre che tali dichiarazioni in ordine alla sua consapevolezza non hanno alcun valore, poiché avrebbero potuto essere formulate da chiunque. Infine egli critica il rimprovero di non essere stato in grado di spiegare i motivi per cui il testimone avrebbe mentito, ove si consideri la personalità dello stesso teste descritta nel rapporto medico psichiatrico e in una lettera del Procuratore pubblico. Una volta di più l'ammissibilità del ricorso non è data.