La natura appellatoria di questi interrogativi è però palese. Donde l'inammissibilità del gravame. 11. Il ricorrente sostiene che anche l'ultimo indizio di colpevolezza illustrato – ancorché in via abbondanziale – nella sentenza impugnata, ossia le rivelazioni agli inquirenti del compagno di cella su una pretesa ammissione in merito al traffico di droga nel corso della detenzione preventiva, è del tutto inconsistente. Egli afferma che la prima Corte non aveva alcun elemento che le consentisse di ritenere che il teste conoscesse la lingua tedesca al punto da riferire quanto illustrato nella sentenza impugnata;