L'accertamento della Corte di merito circa un suo nervosismo qualificato, tale da assurgere a ulteriore indizio di colpa, è dunque azzardato e improponibile. Se non che, nella misura in cui il ricorrente fa carico ai primi giudici di essere trascesi in arbitrio per avere accertato che egli ha manifestato nervosismo e impazienza durante le operazioni doganali, il ricorso sfugge a una sostanziata censura di arbitrio e va perciò dichiarato inammissibile. Comunque sia, non si vede perché la Corte di merito avrebbe errato manifestamente fondandosi sulle deposizioni delle guardie di confine.