Ciò posto, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare – ciò che non ha fatto – perché il mancato rinvenimento di tracce di eroina sugli altri oggetti sia una circostanza di portata tale da escludere che egli abbia potuto contaminare gli altri oggetti qualora avesse in precedenza toccato effettivamente la droga. I primi giudici non hanno quindi violato il principio in dubio pro reo per non avere accreditato la versione più favorevole al ricorrente, giacché a un apprezzamento oggettivo delle risultanze non sussistevano dubbi insopprimibili al riguardo (DTF 120 citato). 8.