Come si è visto, a tale conclusione – non arbitraria – essa è giunta dopo avere accertato che i funzionari che avevano manipolato la droga (peraltro con i guanti) non hanno mai toccato gli oggetti sui quali sono state rinvenute tracce di eroina e che, viceversa, i funzionari che hanno controllato gli effetti personali del ricorrente non hanno avuto contatto con la droga sequestrata. Ciò posto, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare – ciò che non ha fatto – perché il mancato rinvenimento di tracce di eroina sugli altri oggetti sia una circostanza di portata tale da escludere che egli abbia potuto contaminare gli altri oggetti qualora avesse in precedenza toccato effettivamente la droga.