In concreto la Corte di assise non ha però fondato la propria conclusione sul fatto che l'imputato non ha dimostrato la propria tesi. Prima di porsi l'interrogativo evocato dal ricorrente (“Se fossero veramente state le guardie, come si può spiegare che non sono state rinvenute tracce su altri documenti che le stesse guardie, a mente dell'accusato, avevano in mano al momento del fermo?”: pag. 25 in fondo), la prima Corte aveva già chiarito la fattispecie, nel senso che aveva categoricamente escluso – sentiti i funzionari interessati e valutate le loro deposizioni – l'eventualità che le tracce di droga fossero attribuibili a sbadataggine di uno degli agenti preposti ai controlli.