c) Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avergli, per finire, imposto di dimostrare la propria innocenza, comprovando un'involontaria contaminazione del passaporto e del portamonete da parte dei funzionari di dogana e di polizia. Ora, è vero che – a meno di non violare il precetto in dubio pro reo – compete allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo provare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di dottrina). In concreto la Corte di assise non ha però fondato la propria conclusione sul fatto che l'imputato non ha dimostrato la propria tesi.