a mente della prima Corte, essa ha riferito in modo credibile che il ricorrente le avrebbe confidato la sua consapevole partecipazione al trasporto della droga, che doveva concludersi a Zurigo (sentenza, pag. 29-35). b) Riferendosi al primo indizio (tracce di eroina riscontrate sul passaporto e sul portafoglio), il ricorrente critica l'interrogativo sulla legittimità della domanda posta dalla prima Corte di spiegare perché, fosse vero quanto da egli sostenuto, ossia che la contaminazione sia dovuta alle guardie di confine, come mai soltanto il passaporto e il portafoglio presentavano tracce di sostanza stupefacente, al contrario degli altri suoi documenti ed effetti personali.