Anzitutto essa ha ritenuto insostenibile che in seguito al guasto del 5 agosto 1998 costui abbia consegnato la Ford affidatagli per la vendita a due sconosciuti, senza ottenere un recapito preciso se non un numero di cellulare, presso il quale egli avrebbe dovuto annunciarsi con la parola d'ordine “__________ ”. La Corte ha rilevato che in un primo momento l'accusato aveva persino sostenuto di non avere il numero di telefono e di essersi accontentato del fatto che costoro lo avrebbero chiamato per telefono una volta riparata l'automobile (sentenza, pag. 26 e 27). Premesso che il ricorrente ha mentito sostenendo di avere pagato DM 800.– (anziché Lit.